IPOTESI DI ACCORDO
Il giorno 28 LUGLIO 2004
tra
POSTE ITALIANE S.p.A.
e
SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, e
UGL COMUNICAZIONI
Premesso
che:
il settore del
Recapito riveste una valenza strategica, quale asset
caratterizzato dalla sua diffusione capillare, anche in ottica di
integrazione con gli altri servizi erogati da Poste italiane Spa;
tale settore è
interessato da processi di progressiva liberalizzazione e dalla
contestuale necessità di garantire la crescita costante in un
mercato in continua evoluzione e fortemente concorrenziale;
in tale
contesto, il potenziamento del settore richiede di realizzare
azioni di sviluppo ed efficientamento, finalizzate a rilanciarne
il core-business e ad investire sullo sviluppo di nuove aree di
business, anche attraverso il riposizionamento del ruolo
dell’operatore da tradizionale portalettere ad operatore
dell’ultimo miglio e canale di contatto con il mercato;
La centralità
del settore del recapito, nell’ambito della strategia di poste
italiane, ribadita nei piani strategici aziendali, sottolinea
l’assoluta rilevanza del canale di contatto con la clientela
qualificando le risorse umane quale asset fondamentale per il
consolidamento e lo sviluppo del settore
la
valorizzazione delle risorse umane rappresenta uno strumento
fondamentale per l’ottimale, equilibrata ed efficace crescita del
citato settore e necessita di investimenti formativi finalizzati
riorientare e sviluppare il ruolo ed a motivare le risorse
coinvolte;
al fine di
accompagnare la fase di cambiamento e di sviluppo le Parti
convengono sulla necessità di definire una intesa di fase, che
delinei un sistema di regole certo e condiviso e definisca i
principali temi che caratterizzano la prestazione di lavoro
dell’operatore;
il sistema di
Relazioni Industriali si pone come garante dei contenuti del
presente accordo, con compiti di costante monitoraggio e verifica
della fase di attuazione;
Si conviene
quanto segue.
Art.
1) Copertura del servizio
Le Parti
convengono che, al fine di garantire la copertura del servizio di
recapito, verranno realizzati specifici interventi di
potenziamento dell’organico, sostituzione delle assenze,
perequazione ed efficientamento delle risorse all’interno dei
territori.
In particolare
si conviene che:
-
In coerenza con i criteri di copertura presi a riferimento
nell’intesa in materia di riequilibrio e sviluppo occupazionale,
le esigenze di carattere strutturale, pari ad una
copertura minima del 106% ed una massima del 109% (copertura zone
nonché ferie non estive/non natalizie), che non possono
trovare copertura attraverso azioni di riequilibrio territoriale
saranno garantite attraverso l’immissione di personale non
flessibile (lavoratori a tempo indeterminato full-time e part-time
ed apprendisti);
-
Le ulteriori esigenze connesse alla copertura di assenze
programmate (ferie estive/natalizie, lunghe assenze,
astensione obbligatoria per maternità, aspettativa, ecc. )
verranno coperte attraverso il ricorso sia a personale non
flessibile (part-time verticale) che a personale flessibile
(interinali, CTD);
-
Le esigenze connesse alla copertura di assenze non strutturali e
non prevedibili saranno garantite attraverso il ricorso ai
meccanismi di sostituzione disciplinati dalle parti al successivo
articolo 3) e, in base alle eventuali ulteriori esigenze,
attraverso il ricorso a personale flessibile.
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Con riferimento
al tema della copertura del servizio ed in coerenza con quanto
previsto al successivo articolo 5) “Vigenza dell’accordo e
sistema di relazioni industriali” sarà compito delle parti a
livello centrale e territoriale monitorare la complessiva
situazione di organico anche al fine di avviare da subito il piano
di implementazione del presente accordo, con l’obiettivo di
definirne la completa attuazione entro il 31 marzo 2005,
prevedendo azioni di riequilibrio a carattere
provinciale/regionale tese a garantire gli ottimali standards di
qualità del servizio anche attraverso le eventuali soluzioni
flessibili e provvisorie di copertura del servizio.
Art. 2) Prestazione di lavoro
In relazione
alle zone presenti, l’agente di recapito, titolare di una
zona ricompresa all’interno di un’area territoriale di
riferimento, fa parte di un team, costituito da tutti gli agenti
assegnati a tale Area territoriale.
L’area
territoriale di riferimento è costituita da un numero di zone
compreso tra 4 e 7, con dimensionamento ottimale a 6 zone
Le Parti
confermano la particolare rilevanza del concetto di titolarità di
zona, quale elemento organizzativo in grado di garantire standard
prestazionali elevati ed assicurare la fidelizzazione della
propria clientela. Nel contempo si danno atto che l’utilizzo
delle risorse all’interno del modello organizzativo delle Aree
territoriali costituisce strumento in grado di assicurare la
migliore risposta alle esigenze di standard qualitativo e
valorizzare la conoscenza del territorio di riferimento:
pertanto, fatto salvo quanto previsto dal vigente CCNL, la
possibilità di applicare l’agente di recapito presso zone diverse
all’interno della stessa area territoriale è riconducibile ad
esigenze di carattere sostitutivo connesse all’obbligo aggiuntivo
di cui al successivo articolo 3).
Nota a verbale:
Le parti si
danno atto che il ricorso all’utilizzo delle risorse in una
diversa area territoriale rispetto a quella di competenza potrà
avvenire esclusivamente per esigenze eccezionali ed
imprevedibili. Tale materia sarà oggetto di definizione tra le
parti a livello locale.
Art. 3) Orario di lavoro dell’agente di recapito
1.
Con riferimento al comma 2 dell’articolo 28 e all’allegato 9 al
CCNL che hanno rinviato ad una specifica intesa la disciplina
contrattuale in materia di orario di lavoro per il settore del
recapito, l’orario di lavoro dell’agente di recapito è fissato in
36 ore settimanali.
In relazione alle esigenze di qualità dell’Azienda, alla
particolare natura della prestazione e all’obiettivo di garantire
il recapito dell’intero corriere in arrivo, è prevista la
compensazione settimanale della prestazione giornaliera. Inoltre
viene introdotta , in via sperimentale, una modulazione oraria
della prestazione giornaliera fino ad un massimo di mezz’ora in
più rispetto alle 6 ore di riferimento, al fine di garantire il
recapito dell’intero corriere in arrivo, e di mezz’ora in meno
rispetto alle sei ore di riferimento, garantendo comunque gli
obiettivi di qualità.
2.
Alla luce della necessità di garantire quanto previsto al
precedente punto 1), nell’ambito della prestazione di
lavoro dell’agente di recapito è previsto l’obbligo
aggiuntivo di sostituzione dell’agente assente appartenente
all’area territoriale di riferimento, entro un limite mensile
individuale di 10 ore, con il limite giornaliero massimo di 2
ore. Il superamento del limite mensile sopra definito potrà
avvenire a fronte di disponibilità da parte del dipendente.
3.
Con riferimento al punto 2), le
parti convengono, in luogo di quanto previsto dal CCNL in materia
di lavoro straordinario, che verrà riconosciuto un importo
complessivo pari a 35 euro, da ripartire tra coloro che
partecipano alla sostituzione dell’agente assente.
4.
Ferma restando la non cumulabilità delle prestazioni e dei
relativi trattamenti di cui al comma che precede con quanto
previsto dal CCNL in materia di lavoro straordinario, le parti
convengono che le sostituzioni effettuate ai sensi dei commi che
precedono rientrano nel limite al lavoro straordinario di cui
all’articolo 30 del vigente CCNL.
5.
Fatto salvo quanto precede, per le prestazioni in straordinario,
che non comprendono l’obbligo di sostituzione sopra disciplinato,
valgono le disposizioni contrattuali in materia.
6.
La certificazione della prestazione dell’agente di recapito
avverrà in coerenza con quanto previsto dall’articolo 28 del CCNL.
Art. 4) Formazione e sviluppo
Formazione
Le Parti
intendono promuovere, sulla base del sistema di inquadramento
professionale definito nel Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro, la formazione e lo sviluppo della professionalità
dell’agente di recapito.
In tal senso, confermano i contenuti
del Piano di Formazione destinato al personale del settore già
presentato nell’ambito dei lavori dell’Ente Bilaterale per la
Formazione e la Riqualificazione Professionale finalizzato a
sviluppare la consapevolezza del processo di cambiamento in atto
in Poste Italiane ed a comprendere le logiche e gli strumenti
finalizzati ad accompagnare l’evoluzione del ruolo dell’agente di
recapito e ad incrementare la qualità del servizio, i cui
contenuti si caratterizzano per le seguenti scelte progettuali:
• favorire l’interpretazione
consapevole del ruolo, in linea con gli obiettivi di business;
• focalizzarsi sul driver della
qualità;
• incrementare il valore del
ruolo, professionalizzandone i relativi comportamenti.
Le parti nell’ambito dell’Ente
bilaterale per la formazione e la riqualificazione professionale,
monitoreranno lo stato di avanzamento e le risultanze del citato
Piano Formativo, valutandone anche le opportune
integrazioni/adattamenti che scaturiscano dalla sottoscrizione
della presente intesa.
Sviluppo
In coerenza con quanto previsto
nella Premessa della presente intesa, le Parti convengono che lo
sviluppo del recapito passa attraverso azioni di consolidamento e
crescita del core-business ed investimenti su nuove aree di
business attraverso il riposizionamento del ruolo dell’agente di
recapito.
In tale ambito la valorizzazione e
l’arricchimento del ruolo si realizzano attraverso
l’implementazione e l’attuazione di nuove iniziative di carattere
commerciale che saranno oggetto di complessiva verifica tra le
parti, avendo particolare riferimento all’impatto sull’attività
dell’agente di recapito, all’eventuale introduzione di specifici
sistemi incentivanti.
Art. 5) Vigenza dell’accordo e
sistema delle Relazioni Industriali
In relazione al carattere
innovativo, ed alla necessità di implementare le necessarie
procedure, le Parti convengono che i contenuti del presente
Accordo troveranno applicazione a decorrere dal 1/10/2004 ed
avranno vigenza fino a tutto il mese di settembre 2005. Le Parti
si danno inoltre atto che quanto definito nella presente intesa
supera ogni altra precedente disposizione in materia.
In tal senso viene affidato al
sistema delle relazioni industriali di livello regionale il
compito di monitorare l’implementazione del nuovo sistema e la
corretta applicazione dell’assetto regolatorio definito e
realizzare specifici incontri di verifica sul tema,
anche al fine di individuare soluzioni – se necessario – di
carattere sperimentale, che nel quadro dell’intesa nazionale
valorizzino specificità e opportunità territoriali.
Con riferimento a quanto precede, le
parti convengono di istituire a livello nazionale un apposito
Osservatorio paritetico sul Recapito, costituito da 6 membri di
parte aziendale e 6 membri di parte sindacale, con il compito di
recepire gli esiti del monitoraggio territoriale sopra previsto e
di proporre azioni idonee alla più efficace realizzazione di
quanto definito in materia.
Infine viene affidato alle parti di
livello nazionale un incontro di complessiva verifica da
realizzarsi entro il mese di marzo 2005.
Alla luce di tale sistema di
verifiche centrale e territoriale le parti stipulanti si
impegnano, ove necessario, alla revisione dei contenuti del
presente accordo, convenendo da subito sulla prorogabilità
dell’efficacia dello stesso qualora non ricorra la necessità di
definire una differente regolamentazione del settore.
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Le parti si danno atto che la
sottoscrizione della presente intesa di fase costituisce il primo
elemento per attuare il più complessivo progetto di
riorganizzazione e sviluppo del settore, finalizzato a potenziare
e valorizzare il mondo del recapito rafforzando il presidio
dell’attività di core business e avviando in modo organico le
azioni di sviluppo commerciale del settore.
In tal senso convengono che verrà
riavviato da subito il confronto su tale progetto, anche al fine
di prevederne la sua prima implementazione nel corso dell’ultimo
quadrimestre del 2004.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando quanto sopra
convenuto, le parti , al solo fine di evitare la persistenza del
contenzioso in atto, dichiarano la propria disponibilità ad
attivare una ricognizione sulle vertenze in materia di c.d. areola
al fine di individuare - tra le singole controversie ancora in
corso, e senza alcun pregiudizio per le posizioni espresse nelle
stesse - quelle definibili attraverso rinunce delle parti in lite
alle azioni ed ai conseguenti diritti con compensazione delle
spese. |