Con riferimento a varie segnalazioni pervenuteci dalle strutture territoriali con riferimento alla questione del mancato pagamento delle festività coincidenti con la domenica ai colleghi part-time verticale abbiamo inviato all’Azienda la lettera che pubblichiamo di seguito.
“Dr. Ruggero Parrotto
Poste Italiane Spa
Direzione Centrale R.U. e O.
Relazioni industriali
Viale Europa 175
00144 ROMA
Roma, 17marzo 2006
Prot. nr. 2051/SIND/BPI/tg
Oggetto: Mancato pagamento festività coincidenti con la domenica a personale con contratto part-time verticale.
Ci viene segnalato da alcune nostre strutture periferiche che ad una parte dei dipendenti con contratto part-time verticale non vengono pagate le festività coincidenti con la domenica.
La motivazione ufficiale è che quel personale non ha diritto al riposo settimanale poiché non svolge la prestazione per sei giorni consecutivi, conseguentemente il giorno festivo coincide con un giorno di non prestazione anziché di riposo e pertanto non da diritto al pagamento suddetto.
Riteniamo che l’interpretazione aziendale dell’art.36 CCNL non sia condivisibile.
Infatti lo stesso articolo, che norma la materia, afferma, al primo comma, che sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, e li elenca, per un totale di 12 giorni, comprendendo anche il santo patrono.
E’ ovvio che le domeniche hanno la caratteristica di riposo settimanale ma gli altri giorni no; sono, a tutti gli effetti, ulteriori giorni pagati e non lavorati, che vanno ad aggiungersi agli altri previsti a vario titolo (ferie, festività soppresse, ecc).
La loro caratteristica fondamentale è rappresentata dal diritto ad un pagamento suppletivo di una giornata, nel caso di loro sovrapposizione alla domenica.
C’è da tener presente che, anche in caso di part-time verticale, non c’è interruzione del rapporto di lavoro nei periodi non lavorati, tanto è vero che, ai fin del raggiungimento dei limiti pensionistici, vengono conteggiati per intero.
Sulla scorta di quanto sopra riteniamo che, al di là della dislocazione temporale del part time verticale, sia in capo al lavoratore il diritto di usufruire di tali giornate di festività e dei conseguenti trattamenti economici.
Prima di intraprendere un contenzioso giudiziario sull’applicazione art.36 CCNL vi chiediamo una riconsiderazione delle nostre determinazione contrarie agli interessi dei lavoratori ed allo spirito della norma.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Petitto