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Disciplina

PETITTO - Contestate le procedure aziendali sui certificati di inidoneità

23 OTTOBRE 2007

PETITTO - Contestate le procedure aziendali sui certificati di inidoneità

Ci viene segnalato da alcune strutture territoriali che l’azienda continua a fare un uso improprio dell’articolo 17 del D.Lgs. 626, utilizzandolo per aggirare di fatto quanto previsto dall’articolo 5 della legge 300 (statuto dei lavoratori).

Nello specifico accade che lavoratori che svolgono mansioni non sottoposte a sorveglianza sanitaria, presentano un certificato medico che attesta una correlazione tra patologia e mansioni privo di prognosi, al ricevimento di tale certificato l’Azienda anziché richiedere l’accertamento dell’inidoneità presso le competenti strutture ASL invita il lavoratore a presentarsi al medico competente, ritenendo quel certificato una implicita richiesta di visita al  medico competente.

Se il lavoratore non si presenta l’Azienda  attiva un procedimento disciplinare  a suo carico:  di fatto una presunta richiesta si trasforma inopinatamente in un obbligo contrattuale  di tale entità da consentire un provvedimento disciplinare.

Il medico competente, a detta aziendale non  fa una verifica della capacità lavorativa ma emette un parere tecnico (che in verità  nessuno ha richiesto),  ma gli effetti di quel parere sono gli stessi di un accertamento, perché sulla base di esso il lavoratore viene poi successivamente utilizzato.

Di fatto diventa un modo per aggirare il divieto dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori, che impedisce ai datori di lavoro  di svolgere direttamente controlli sanitari sui dipendenti facendo  loro obbligo di servirsi delle strutture pubbliche istituzionalmente previste.

 Siamo intervenuti con l’Azienda con la lettera che si allega, e invitiamo tutti i dirigenti periferici ad un severo controllo, e ad interventi energici per ripristinare lo stato di diritto.

Con l’occasione riteniamo opportuno che venga suggerito ai lavoratori all’atto della presentazione del certificato un preciso riferimento all’articolo 5 della legge 300, rifiutandosi di presentarsi alla visita presso il medico competente,  di fatto imposta  in violazione delle norme in vigore.

In allegato la nota inviata all'Azienda.