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Quadri

Giustizia fatta per i Quadri di Poste Italiane Leggi e Sentenze

08 FEBBRAIO 2005

Giustizia fatta per i Quadri di Poste Italiane Leggi e Sentenze

Sentenza nr. 2368/2005

 

Fascicolo nr. 208615/03 RGC

 

TRIBUNALE DI ROMA

(SEZIONE LAVORO)

Udienza pubblica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

La Dr.ssa Elisabetta Capaccioli, in funzione di Giudice del Lavoro, all’udienza dell’8/2/05 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I° grado

TRA

Amicucci Pasquale rappresentato e difeso dall’Avv. Rosanna M.A. Rinella cin virtù di delega a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Roma Via G. Camozzi 9

                                                                                                                      Ricorrente

E

Poste Italiane SpA in persona del Presidente e legale Rappresentante p.t. Prof. Avv. Enzo Cardi, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Ambrosone di Roma rep. 26120 del 13.2.01 dall’Avv. Rossana Clavelli ed selettivamente domiciliata in Roma Viale Europa nr. 190.

Resistente

Conclusioni delle parti:

…come da ricorso introduttivo e memoria di costituzione. 

            SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso depositata l’11/4/03 e ritualmente notificato Amicucci Pasquale, premettendo 1) di essere ex dipendente delle Poste Italiane SpA, dove lavorava con qualifica di Quadro di 2° livello presso l’ufficio di Roma – Tor Pignattara; 2) di essere stato costretto dal gennaio 2001, a seguito di assegnazione di nuove responsabilità e competenze nell’ambito della ristrutturazione dell’organizzazione interna dell’ufficio, a protrarre la propria permanenza sul luogo di lavoro ben oltre il normale orario contrattuale per provvedere alla chiusura della cassaforte; 3) di aver presentato, in conformità con quanto previsto nella circolare nr. 11 del 2001, per ben cinque volte formale richiesta per poter fruire dei permessi compensativi spettatigli, richiesta mai presa in considerazione della azienda che neppure provvedeva al pagamento delle prestazioni straordinarie espletate da esso ricorrente; 4) di aver costituito in mora la società datrice di lavoro con missiva del 31/10/02, richiedendo il risarcimento del danno per mancata fruizione dei riposi compensativi; chiedeva che il Tribunale adito volesse accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente al pagamento delle prestazioni lavorative esercitate in luogo dei riposi compensativi, come previsto dagli artt. 61 e 62 del CCNL dell’11/1/01 e per l’effetto condannare Poste Italiane spa al pagamento della complessiva somma di € 1420,66, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori.

In subordine chiedeva accertarsi il diritto di esso ricorrente la risarcimento del danno nella misura delle indennità previste dall’art. 62 CCNL dei dipendenti Poste per le prestazioni straordinarie diurne e per l’effetto condannarsi la società convenuta al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 987,84, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori; il tutto con vittoria di spese di lite.

Si costituiva la società Poste Italiane spa  contestando la domanda in fatto e diritto e chiedendone il rigetto.

All’udienza del 22/9/04 veniva liberamente interrogato il ricorrente e quindi il Giudice, su richiesta congiunta delle parti, rinviava la causa per la discussione autorizzando il deposito di note difensive.

All’odierna udienza la causa veniva discussa ed all’esito di camera di consiglio decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso fondato e merita accoglimento.

Ritiene la scrivente di aderire all’orientamento giurisprudenziale della S.C., di recente confermato secondo il quale i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l’orario normale e tale orario venga in concreto superato (cfr Cass. Sez lavoro nr. 11929/03); in particolare deve ritenersi che i quadri sono esclusi dalla limitazione giornaliera dell’orario di lavoro, ma che anche per essi su base settimanale vale il diverso principio del rispetto dell’orario di lavoro stabilito per tutti i dipendenti delle Poste Italiane (cfr Cass. Sez.  lavoro nr. 14748/04). La correttezza di tale indirizzo giurisprudenziale appare confermata, a parere di questo Giudice, dallo stesso tenore testuale dell’art. 61 del CCNL 2001 di categoria, che nel prevedere per il personale dell’area quadri l’attribuzione di una indennità di funzione in ragione (anche) della presenza in servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dell’orario,  fa comunque salva la disciplina in materia di orario di lavoro.

Nel caso di specie il ricorrente, il quale prestava la sua attività lavorativa con qualifica di quadro di II livello presso l’ufficio postale di Roma Tor Pignattara, rivendica il pagamento del lavoro straordinario compiuto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2001 per un totale di 84 ore e 15 minuti (punto 4 nella narrativa del ricorso). Ai sensi dell’art. 28, II comma del CCNL 2001 di categoria l’orario contrattuale è pari a 36 ore settimanali e quindi non v’è dubbio che il lavoro prestato oltre tale limite contrattualmente fissato deve essere  retribuito con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. In base alla documentazione versata in atti dal ricorrente (fogli di presenza relativi ai mesi da gennaio ad agosto 2001) non contestata da parte resistente risulta dimostrato l’espletamento da parte del medesimo di lavoro straordinario per un totale di 84 ore.

La tesi della società resistente secondo la quale nel caso di specie non potrebbe riconoscersi, ai sensi dell’art. 30 del citato CCNL (ex art. 12 del CCNL del 94’), la ricorrenza di lavoro straordinario stante il difetto di prova sul punto della autorizzazione del responsabile dell’ufficio/unità di appartenenza allo svolgimento di lavoro straordinario per accertate esigenze di servizio non appare condivisibile. Non può infatti disconoscersi che a seguito della riorganizzazione dell’ufficio avvenuta nel 2001, come si evince dalla nota del 2.5.01 a firma del Direttore dell’Ufficio versata in atti, vennero attribuiti all’Amicucci nuovi compiti rispetto a quelli precedentemente svolti (estensione di compiti di coordinamento e vigilanza al servizio inusitate, controllo operazioni di cassa nonché apertura e chiusura in assenza del Direttore). Deve quindi concludersi che la condotta della società resistente, ben consapevole dell’aggravio di lavoro attribuito all’Amicucci, integra un’implicita autorizzazione all’espletamento dell’attività lavorativa straordinaria.

Pertanto deve dichiararsi il diritto di Pasquale Amicucci al pagamento di 84 ore di lavoro straordinario e per l’effetto condannare le Poste Italiane spa al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 987,84, così determinata in base agli esatti e non contestati conteggi in ricorso riferiti al lavoro straordinario diurno feriale, oltre accessori dalla maturazione del diritto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando:

-         dichiara il diritto di Pasquale Amicucci al pagamento di 84 ore di lavoro straordinario e per l’effetto condannare le Poste italiane spa al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 987,84, oltre gli accessori dalla maturazione dei diritto di saldo.

-         Condanna Poste Italiane spa alla refusione in favore di Amicucci Pasquale delle spese di lite liquidate in € 522,65 di cui € 244,80 per diritti ed € 242,73 per onorari.

 

Roma, 8/2/05

                                                                                              Il Giudice

                                                                                  D.ssa Elisabetta Capaccioli