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Sicurezza sul lavoro

Le cinque proroghe riferite al d.lgs.81/08, introdotte con la definitiva approvazione del “Milleproroghe”.

26 FEBBRAIO 2009

Le cinque proroghe riferite al d.lgs.81/08, introdotte con la definitiva approvazione del “Milleproroghe”.

     Confederazione                                        Dipartimento  

      Italiana                                         

      Sindacati                                  - Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

      Lavoratori                      

 

                                              A  TUTTE LE STRUTTURE

                                                                              =LORO SEDI=

 

 

 

 

Roma,  26  febbraio 2009

n.p. AMB  09009   CF

                                              

 

OGGETTO: Le cinque proroghe riferite al d.lgs.81/08, introdotte con la definitiva approvazione del “Milleproroghe”.

 

 

 

Carissimi,

                  ieri pomeriggio la Camera ha approvato in via definitiva, in seconda lettura, il “Milleproroghe”, vale a dire il disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", che sarebbe scaduto, se non convertito, il prossimo 29 febbraio.

 

                  Il testo approvato (che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diverrà definitivamente legge dello Stato) non presenta alcuna variazione sui punti già oggetto di modifica presenti nel testo licenziato dal Senato. Difatti, come ricorderete, l’intervento repentino che come organizzazioni sindacali nazionali  abbiamo svolto per fronteggiare gli inaccettabili emendamenti proposti dalla Lega, aveva già sortito il suo effetto positivo, mediante la loro pronta eliminazione, prima ancora che il testo fosse presentato all’approvazione del Senato.

 

                  Tenuto conto però della “scarsa competenza” dei giornalisti sul tema che, come noi, tutti voi senz’altro state registrando in queste ore, assistendo ad una diffusione di notizie approssimative, errate e confuse, sulle proroghe delle scadenze previste, al fine di fornirvi un immediato piccolo aiuto a carattere di sintesi sulle modifiche varate, chiedendovi di aiutarci a darne ampia, puntuale ed adeguata diffusione ai lavoratori/trici, ma soprattutto agli RLS/RLST, precisiamo che :

 

1) L’obbligo di svolgere la valutazione dei rischi nel rispetto dei criteri e regole previsti, in particolare, dall’art.28 del d.lgs.81/08 è attualmente (già) in vigore. Unica proroga introdotta (al 16 maggio p.v.) quella relativa alla SOLA valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. In questo senso si conferma l’obbligo a carico di ogni realtà lavorativa di svolgere l’analisi, la valutazione e il relativo documento di rischio, non solo in riferimento ai rischi “tradizionali”, tenendo conto dei parametri e valori previsti dal nuovo testo legislativo, ma anche considerando i criteri di natura “trasversale” legati alla tipicità dei lavoratori/trici, quali l’età, il genere e la provenienza da altri Paesi.

 

 

 

2) La proroga prevista al 16 maggio p.v. relativa alla “data certa” del documento di valutazione dei rischi (art. 28, c.2, d.lgs.81/08) deve essere intesa quale proroga relativa SOLO alla procedura formale dell’apposizione della data (certa) sul documento. Pertanto il documento di valutazione dei rischi ad oggi dovrà essere firmato seguendo le modalità fino ad oggi attuate in regime di d.lgs.626/94 (compreso quindi anche la procedura di consultazione da parte del RLS).

 

3) La proroga prevista al 16 maggio p.v. relativa all’invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati riferiti agli infortuni superiori ad un giorno, a scopo statistico (art.18, c.1, lett.r, del d.lgs.81/08), NON esclude il permanere dell’obbligo di  comunicazione, a fini assicurativi, degli infortuni superiori a tre giorni di assenza dal lavoro;

 

4) La proroga prevista al 16 maggio p.v. relativa al divieto delle visite mediche "pre-assuntive" (art.41, c.3, lett.a, d.lgs.81/08), lascia SOSPESA l’entrata in vigore del divieto previsto dal decreto;

 

5) L'emanazione dei decreti sulle attività particolari previste all'art.3, c.2, d.lgs.81/08 (forze armate, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, mezzi di trasporto aerei e marittimi, ecc.), viene ulteriormente prolungata di altri 12 mesi (pertanto 24 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs.81/08). Resta comunque inteso che in questo tempo CONTINUERANNO ad essere vigenti ed efficaci le disposizioni previste dai decreti già in vigore ed emanati ai sensi del d.lgs.626/94.

 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, auguriamo a tutti un buon lavoro.

 

Firmato

 

 - Cinzia   Frascheri (Responsabile Nazionale Salute e Sicurezza sul lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese

 

 - Renzo Bellini Segretario Confederale

 

 

 

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