Attività Dipartimento Sindacale

lavoro notturno

23 SETTEMBRE 2005

lavoro notturno

LAVORO NOTTURNO

 

L’Azienda ha posto la questione dell’identificazione del “periodo notturno” e del  “lavoratore notturno” alla luce del D.Lgs. 66 e della successiva circolare del ministero del lavoro.

L’Azienda afferma che il periodo notturno, non ai fini del pagamento della relativa indennità ma per quel che riguarda le ricadute normative, è quello ricadente in uno dei seguenti tre periodi (sono quelli indicati dalla circolare ministeriale): 24/7, 23/6, 22/5. 

Noi abbiamo ribadito che il lavoro notturno, a tutti gli effetti, è quello stabilito dall’art. 30 del nostro CCNL, ossia dalle 21,00 alle 7,00. 

Non è stato possibile concordare una lettura condivisa, pertanto l’Azienda considererà lavoro notturno uno dei tre periodi considerati, in riferimento all’applicazione ad alcuni turni, serali o mattutini, di lavoratori dichiarati inidonei ai lavori notturni. 

Verificheremo, congiuntamente all’ufficio legale, la linea di tutela di quei lavoratori coinvolti, e ve la parteciperemo successivamente.