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Appalti Postali e Logistica

AGENZIE DI RECAPITO - ACCORDO: TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO 74 LAVORATORI DEFENDINI

01 OTTOBRE 2008

AGENZIE DI RECAPITO - ACCORDO: TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO 74 LAVORATORI DEFENDINI

VERBALE DI ACCORDO

 

tra

 

-          l’AGENZIA DEFENDINI Srl , rappresentata dal Sig. Franco Defendini e dalla Sig.ra Rosa Sasso, assistita dall’Unione Industriale di Torino nella persona del Sig. Claudio Tibaldi  e della Sig.ra Serena Lancione

 

e

 

-          le OO.SS. nazionali e territoriali dei lavoratori:

 

-        SLC – CGIL, nelle persone dei Sigg. Graziano Benedetti e Cinzia Maiolini;

-        SLP – CISL, nelle persone dei Sigg. Sebastiano Cappuccio e Mauro Armandi;

-        UILPOST, nelle persone dei Sigg. Donato Bonomo e  Evaristo Perrini;

-        FAILP – CISAL, nella persona del Sig. Carlo Salerno

 

 

ai sensi dell’art. 1, comma 1202 e seguenti della legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i..

 

Premesso che

 

1)       l’Agenzia Defendini si avvale di collaboratori con contratto a progetto che svolgono le attività di predisposizione delle cartelle esattoriali per la notificazione e, in caso di infruttuosa notificazione, le ricerche anagrafiche necessarie per la predisposizione delle cartelle non notificate al successivo tentativo di notificazione;

2)       le suddette OO.SS dei lavoratori hanno chiesto all’azienda di aprire, nei confronti di tali lavoratori, la procedura di stabilizzazione di cui alla legge 27/12/2006 n 296, art. 1, comma 1202;

3)       stante l’accoglimento di tale richiesta da parte dell’azienda, le parti individuano di seguito le soluzioni che preservino anche la competitività aziendale necessaria al mantenimento dei livelli occupazionali.

 

Tutto ciò premesso si conviene:

 

1)      La premessa è parte integrante del presente accordo;

2)      oggetto del presente accordo è la trasformazione dei rapporti di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative a progetto) intercorrenti con i soggetti di cui all’Allegato 1, per un totale di 74 unità, in rapporti di lavoro subordinato;

3)      a ciascuno dei predetti lavoratori, sarà offerto un contratto di lavoro subordinato conforme alle tipologie previste dalla legge e dal presente accordo, secondo la tabella di cui all’Allegato 1, ed in particolare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per n°74 lavoratori. Il rapporto offerto sarà il più possibile correlato alle caratteristiche estrinseche della prestazione offerta durante il rapporto di lavoro a progetto, per quanto ricostruibili a posteriori, e sarà delle tipologie: tempo pieno, tempo parziale a 16 (su base volontaria), 20, 25 e 30 ore settimanali, sempre secondo la tabella di cui all’Allegato 1;

4)      in deroga al vigente CCNL dei servizi di recapito, nell’ottica di garantire la stabilizzazione dei predetti rapporti di lavoro, eventuali prestazioni di lavoro supplementare o straordinario saranno in via sperimentale retribuite forfetariamente con una voce retributiva denominata “straordinario forfetizzato” (“supplementare forfetizzato” per i rapporti a tempo parziale) secondo gli importi che, per ciascun regime di orario, sono illustrati nell’Allegato 2. Tali importi sono riferiti al superamento di punteggi, da cui si desume la durata della prestazione secondo un livello medio di produttività. I predetti punteggi sono ricavati dall’attribuzione a ciascuna  lavorazione di un punteggio specifico, come da Allegato 3. Su base mensile, per ciascun lavoratore è calcolato il numero di lavorazioni di ciascuna tipologia contenuta nell’Allegato 3 effettuate nel mese, il quale viene moltiplicato per il punteggio specifico della lavorazione espresso nell’Allegato 3; la somma dei punteggi di tutte le suddette lavorazioni svolte dal lavoratore nel mese costituisce il suo punteggio complessivo, da cui deriva il riconoscimento, per quel mese, degli importi previsti dall’Allegato 2 per la sua tipologia contrattuale. Qualora nel mese vi siano giorni di non prestazione per malattia, ferie, festività, le soglie di punteggio che secondo l’Allegato 2 determinano il riconoscimento di importi a titolo di straordinario o supplementare forfetizzato sono riproporzionate in base ai giorni effettivamente lavorati dal lavoratore rispetto ai giorni astrattamente lavorativi (intendendosi per tali tutti i giorni dal lunedì al venerdì compresi nel mese); secondo lo stesso criterio sono riproporzionati gli importi a titolo di straordinario o supplementare forfetizzato;

5)      la voce retributiva di cui al punto 3 è onnicomprensiva, e sostituisce ed assorbe ogni retribuzione per lavoro straordinario e supplementare (sia quote orarie sia maggiorazioni) nonché qualsiasi ipotizzabile incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti, tra cui il Trattamento di Fine Rapporto: la sua corresponsione costituisce pertanto l’esaustivo adempimento di ogni obbligo retributivo riferibile alle eventuali prestazioni straordinarie o supplementari;

6)      le parti concordano che le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 siano oggetto di successivo esame congiunto di verifica, alla luce dell’applicazione concreta che ne sarà data e degli effetti che ne derivano sulla retribuzione dei lavoratori e sulla produttività aziendale, esame in cui sarà nuovamente verificata la congruità dei valori economici e di punteggio nonché l’opportunità di integrare l’elenco delle lavorazioni di cui all’Allegato 3. L’esame relativo agli allegati 2 e 3 dovrà svolgersi nel mese di maggio 2009; l’esame relativo all’allegato 1 si svolgerà nel mese di dicembre 2008, con riferimento alle risultanze del mese di novembre 2008; le parti si impegnano, al termine del periodo di sperimentazione, a rincontrarsi al fine di valutare l’opportunità di rendere strutturale il contenuto del presente accordo;

1)       il processo di offerta ai lavoratori dei contratti di lavoro subordinato e di stipulazione degli stessi dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2008;

2)       i lavoratori verranno inquadrati al IV livello del vigente CCNL delle imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali;

3)       la stabilizzazione dei rapporti di lavoro è, per ciascun lavoratore, condizionata alla sottoscrizione, da parte dello stesso, di apposito atto di conciliazione individuale, presso l’Associazione Industriali  o presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai sensi dei commi 1203 e 1207 dell’art. 1 della legge 296/2006;

4)       le parti, col presente accordo, si danno atto di aver esperito la procedura e positivamente concluso l’accordo di stabilizzazione previsto dalla legge 27/12/2006 n. 296.

 

Torino, 29 settembre 2008

 

 

 

per l’Azienda                                                                                                 per le OO.SS.

 

 

 

per l’Unione Industriale di Torino                                                                    le RSU

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